(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 14 del
                          28 febbraio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.   La   Regione   Campania,   in  attuazione  delle  competenze
statutarie, riconosce l'importanza della valorizzazione delle risorse
naturali  e  culturali,  ne  favorisce  l'attivita' di tutela per una
migliore  qualita'  della  vita  e  per lo sviluppo sostenibile delle
attivita' umane e adotta le misure necessarie per:
      a) la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, ivi comprese
le acque dolci e marine;
      b) la  diffusione  del  rispetto  dei  valori  e  della cultura
ambientali;
      c) la prevenzione delle catastrofi ecologiche;
      d) la  collaborazione  con  le  autorita' competenti in caso di
pubbliche calamita' ed emergenze di carattere ecologico;
      e) l'accertamento   delle  violazioni  alle  norme  vigenti  in
materia ambientale.
    2.  Per  la  realizzazione  delle finalita' di cui al comma 1, la
Regione  Campania  promuove  l'istituzione del servizio volontario di
vigilanza  ambientale,  svolto  da  guardie ambientali volontarie, di
seguito  denominate  GAV,  prevedendone  l'autonomia  operativa ed un
espletamento uniforme delle funzioni nel territorio regionale.