(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 14 del 28 febbraio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Campania, in attuazione delle competenze statutarie, riconosce l'importanza della valorizzazione delle risorse naturali e culturali, ne favorisce l'attivita' di tutela per una migliore qualita' della vita e per lo sviluppo sostenibile delle attivita' umane e adotta le misure necessarie per: a) la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, ivi comprese le acque dolci e marine; b) la diffusione del rispetto dei valori e della cultura ambientali; c) la prevenzione delle catastrofi ecologiche; d) la collaborazione con le autorita' competenti in caso di pubbliche calamita' ed emergenze di carattere ecologico; e) l'accertamento delle violazioni alle norme vigenti in materia ambientale. 2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 1, la Regione Campania promuove l'istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale, svolto da guardie ambientali volontarie, di seguito denominate GAV, prevedendone l'autonomia operativa ed un espletamento uniforme delle funzioni nel territorio regionale.